REGOLAMENTO CIMITERIALE
REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI LOCULI, CAPPELLINE ED AREE CIMITERIALI
PER SEPOLTURE PRIVATE ART. 1 Ammissioni nel Cimitero
Nel Cimitero Comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme:
a) di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) di persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, al momento della morte, la residenza;
c) di persone non residenti, ma nate a Monsano;
d) di persone non residenti, solo nel caso di parenti in linea retta fino al 1° grado di cittadini residenti.
Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia e di quelle dei familiari individuati ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
E' consentito ad una persona non residente chiedere la concessione di un loculo esclusivamente nel caso in cui la stessa abbia il coniuge sepolto all'interno del cimitero comunale.
I cittadini che sono rimasti esclusi dal sorteggio nella concessione di cappelline realizzate in precedenza hanno priorità di assegnazione sui nuovi richiedenti nel caso di realizzazione da parte del Comune di nuovi lotti di cappelline.
Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
E' riservata la possibilità al Sindaco, così come previsto al successivo art. 6 per la tumulazione di salme, resti o ceneri, di autorizzare la concessione di aree per l'edificazione di edicole funerarie private nel caso di persone non aventi diritto ai sensi dei precedenti commi, ma che abbiano esse stesse o la loro famiglia acquisito particolari meriti o benemerenze nell'ambito comunale o si siano distinti per opere d'ingegno o servizi resi alla comunità.
ART.2
Sepolture private
Per le sepolture private e' concesso l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.
Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
a) sepolture individuali ( loculi);
b) sepolture per famiglie e collettività (cappelline).
Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento del canone stabilito dal Comune.
Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati;
- la durata;
- la/e persona/e concessionaria/e;
- le salme destinate ad esservi accolte, fatta eccezione per la fattispecie di cui al successivo art.4 comma 3.
- gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione.
ART.3
Durata delle concessioni
Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10.09.1990 n.285.
La durata e' fissata:
a) in 70 anni per le cappelline e le aree;
b) in 50 anni per i loculi.
A richiesta degli interessati e' consentito il rinnovo per un uguale periodo dietro il pagamento del canone di concessione vigente all'atto del rinnovo.
ART.4
Modalità di conces