Assegno di maternità
Per l’anno 2006, l’assegno è corrisposto per cinque mensilità nella misura, se spettante per intero, di euro 289,31 mensili.
Il diritto all’assegno di maternità decorre dal mese successivo alla nascita e/o dell’ingresso del minore nella famiglia anagrafica. Ogni anno viene rivalutato l’indicatore della situazione economica (I.S.E.) il quale viene riparametrato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all’allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452. RiferimentiModalità di richiesta
La domanda per la concessione dell’assegno di maternità deve essere presentata dalla madre del minore al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita o dall’ingresso del minore nella famiglia anagrafica. In mancanza della donna, hanno diritto all’assegno, i soggetti di cui all’art. 11, comma 1, lettera a) b) c), del D.M. n. 452/2000.
L’assegno di maternità è concesso dal Comune di residenza per ogni figlio nato o equiparato, ed erogato dall’ I.N.P.S.. La trasmissione dei dati relativi a ciascuna domanda avviene in via telematica.
Requisiti del richiedente
Sono richiesti i seguenti requisiti:
Documentazione richiesta
Sono richiesti i seguenti documenti:
Contribuzione a carico
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Normativa di riferimento
Note
L’Attestazione I.S.E.E. può essere richiesta, gratuitamente, anche presso i Centri di assistenza fiscale, convenzionati con il Comune.
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