Autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica

Per agriturismo si intendono quelle attività di ricezione e ospitalità esercitate stagionalmente dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, attraverso l'utilizzazione delle strutture, site nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo, indipendentemente dalle forme di accatastamento. L’attività agrituristica è in rapporto di connessione e complementarietà con quella agricola e non costituisce esercizio pubblico commerciale di ristorazione, albergo o affittacamere. La stessa è secondaria rispetto a quella agricola che resta principale.
 

Riferimenti

 

Modalità di richiesta

Gli imprenditori agricoli chiedono alla Regione Marche l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici (secondo le modalità di cui all’allegato 5 del regolamento di cui alla L.R. 3/2002).
Questa condizione è necessaria per il rilascio dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività agrituristica.
La domanda deve essere presentata al comune dove ha sede l’azienda.
Requisiti del richiedente
Essere imprenditore agricolo, ed avere la disponibilità, a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, comodato, ecc.) di strutture idonee all’attività agrituristica.
Documentazione richiesta
Attestazione del requisito di imprenditore agricolo e una dettagliata relazione dalla quale risulti:
  1. documentazione attestante il requisito di imprenditore agricolo;
  2. consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo e l’indicazione della loro destinazione attuale e futura;
  3. documentazione attestante la disponibilità delle strutture, quali certificati catastali, atti di compravendita, atti di donazione, atti di successione, titolo di usufrutto, contratti d’affitto.
  4. indicazione delle ore complessive lavorative in azienda (destinate all’attività agricola);
  5. descrizione dei servizi che prevede di offrire l’attività agrituristica (posti letto, spazi di sosta, somministrazione pasti…);
  6. ordinamento colturale che si intende attuare rispettando il rapporto di connessione e complementarietà;
  7. parere dell’azienda sanitarie regionale sull’idoneità dei locali agrituristici;
  8. copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciata al personale addetto alla somministrazione di bevande e alimenti;
  9. autorizzazione del proprietario, se l’autorizzazione è effettuata da un imprenditore agricolo che conduce l’azienda a titolo diverso da quello di proprietà;
Contribuzione a carico
-
Normativa di riferimento
  • Legge regionale 3 aprile 2002, n .3 ;
  • Regolamento regionale n. 3 del 13 maggio del 2004.
Note
Durata dell'autorizzazione: Triennale (con possibilità di rinnovo)
 

Modulistica ed allegati