Vendite sottocosto

Le vendite sottocosto si considerano quelle che vengono effettuate al pubblico ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’IVA e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contributi riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati.
Le vendite devono essere comunicate al Comune ove è ubicato l’esercizio almeno 10 giorni prima dell’inizio (la comunicazione deve essere fatto per iscritto ed i 10 giorni devono essere liberi), possono essere effettuate per non più di tre volte nel corso dell’anno (solare) e non possono avere durata superiore ai dieci giorni, il numero dei prodotti posti in vendita non può essere superiore a 50 e tra una vendita e la successiva deve essere decorso un periodo di tempo almeno pari a 20 giorni. E’ ammessa e prescritta la pubblicazione delle regolari vendite sottocosto (art. 15 DLgs 114/98), inoltre all’interno dell’esercizio devono essere chiaramente ed inequivocabilmente indicati i prodotti in vendita.
 
 
Comunicazione in carta semplice.
Requisiti del richiedente
Esercente commerciale dettagliante
Documentazione richiesta
Comunicazione almeno 10 giorni prima dell’inizio della vendita sottocosto
Contribuzione a carico
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Normativa di riferimento
D.P.R. N. 218/2001 - Art. 15 D.Lgs. 114/98
Note
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